Calcolatore fattura inversa avvocati con relativa disciplina IVA, CPA, ritenute

Questo calcolatore consente di ricavare da un compenso professionale netto, il totale imponibile, l’eventuale IVA, l’eventuale ritenuta d’acconto e il netto a pagare. Tutto ciò mediante l’inserimento dell’importo complessivo da fatturare, delle spese da addebitare su cui non va applicata l’IVA, delle spese imponibili delle spese dei contributi da addebitare in misura forfetaria. Va da sé che le informazioni di accompagnamento riguardano specificamente solo gli aspetti operativi che attengono ai conteggi calcolo e non anche altro.

Lo scorporo degli importi da fatturare

Le fatture degli avvocati. Le fatture emesse dagli avvocati devono indicare distintamente gli importi imponibili, non imponibili, esenti, esclusi dall’IVA, quelli riguardanti la Cassa forense e la ritenuta d’acconto; ma anche altri dati in relazione a possibili diverse condizioni. In caso contrario possono essere passibili di sanzioni.

Lo scorporo fattura. Lo scorporo fattura (calcolo inverso fattura) è un procedimento di calcolo mediante il quale gli avvocati (ma anche altri professionisti) possono ricavare l’importo netto loro spettante partendo da una somma complessiva che già sia (o che verrà) liquidata a titolo onnicomprensivo forfettario.

L’individuazione di questi importi netti spesso é indispensabile per determinare la base imponibile ai fini Irpef e per altre finalità fiscali e contributive.

Lo scorporo può esser utile in particolare,

  • quando l’accordo in essere tra il professionista ed il cliente si riferisce ad un importo onnicomprensivo ed occorre predisporre la relativa fattura;
  • quando, una volta incassato un corrispettivo lordo, il professionista deve calcolare l’Iva, la ritenuta d’acconto, il contributo alla cassa di previdenza da indicare nella fattura che emetterà. 

Quali importi vanno scorporati

Quelli riguardanti l’Iva, la ritenuta d’acconto, il c.a.p. sono gli importi interessati dalla operazione di scorporo.

Non lo è invece quello riguardante il contributo per spese forfettarie del 15%.

IVA. Attualmente, l’aliquota ordinaria dell’IVA è del 22%. I legali che si trovano nel regime fiscale forfettario o in quello cd. dei minimi non sono soggetti ad IVA.

Ritenuta d’acconto. L’ammontare della ritenuta d’acconto è pari al 20% dell’imponibile. Non sono soggette a ritenuta d’acconto le prestazioni degli avvocati che si trovano in regimi fiscali semplificati (come il cd. regime dei minimi).

C.a.p. Il c.a.p. (o c.p.a.)  è un contributo per legge i legali sono tenuti a corrispondere alla Cassa Forense nella misura del 4% dell’imponibile di ogni fattura che emettono. Gli avvocati devono inserire tale voce in fattura in quanto è a carico dei loro clientI che quindi devono corrisponderla in aggiunta all’onorario.

Contributo per spese forfettarie del 15%. Il contributo per spese forfettarie del 15% rientra nella base imponibile e quindi non è oggetto dell’operazione di scorporo dalla somma complessiva che già sia (o che verrà) liquidata a titolo onnicomprensivo forfettario: per tale ragione potrebbe non essere necessario indicarlo distintamente in fattura.

Calcolatore Parcella Professionista

(art. 15, DPR 633/72)
%
(art. 32 bis, D.L. 83/2012)
(art. 17-ter, DPR 633/72)

Come utilizzare il nostro calcolatore

Per fare il calcolo della fattura inversa, col nostro programma bastano pochi dati. Basta inserirvi,

  1. l’importo complessivo già liquidato (o da liquidare);
  2. le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni (escluse ex art.15 DPR 633/72);
  3. le pese escluse (per esempio, le anticipazioni ex art.15 DPR 633/72). L’importo delle spese esenti/escluse/non imponibili/fuori campo IVA  e gli altri importi su cui  l’IVA non va applicata);
  4. gli importi imponibili da addebitare distintamente in fattura;
  5. il 15% nel caso di rimborsi spese generali forfetari;
  6. il regime fiscale di riferimento (ordinario, forfetario ecc..),
  7. (se del caso) l’opzione IVA per cassa (solo per il regime ordinario),
  8. (se del caso) l’opzione ritenuta d’acconto,
  9. (se del caso) l’opzione imposta di bollo (solo per il regime semplificato).

Una prima regola generale

Per prima cosa occorre aver presente la regola generale fissata in materia di IVA dall’art. 13 comma 1 del D.P.R. 633/1972 secondo cui, “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Su queste basi, prendiamo ora in esame più dettagliatamente quali sono le principali voci che possono andare a comporre la fattura di un professionista e che possono trovare allocazione nel nostro calcolatore.

Importo complessivo (1)

Si tratta dell’importo effettivamente pagato, o liquidato, o pattuito a favore dell’avvocato.

Spese a debito del cliente non imponibili e sulle quali non va applicata l’IVA (2)

Quando un professionista sostiene una spesa per svolgere l’incarico ricevuto, di norma la mette a debito del cliente in modo forfettario oppure mediante rimborso analitico.

Ogni spesa regolarmente documentabile sostenuta dal legale in relazione ad una singola pratica può essere posta a carico del cliente.

Nella casella dedicata a queste spese vanno inseriti gli addebiti ai clienti di spese che non concorrono (ex art.15 DPR 633 del 1972) a formare la base imponibile.

I principali addebiti riguardano gli importi esclusi da IVA, come è il caso dei addebiti in nome e per conto della controparte, degli interessi di mora, delle penalità per inadempimenti, ecc. si riverberano direttamente nella sfera giuridica del suo cliente – committentee non soggetta ad Iva ex art. 15 D.P.R. 633/72, non soggetto a ritenuta d’acconto e neppure a contributo previdenziale.

Ovviamente, come ha avuto modo di precisare, la circolare 15.12.1973 n. 1/50550 Ministero finanze, vanno escluse dalla base imponibile le somme da questi anticipate per conto del cliente,

  • a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo
  • ed a condizione che siano debitamente e analiticamente documentate e come tali separatamente annotate.

Rientrano, ad esempio, fra detti rimborsi non soggetti a ritenuta quelli per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e di visura, per acquisto di materiale, fatti dall’esercente arti e professioni per conto del cliente, spese documentate (per esempio quelle di trasferta) da addebitare in fattura.

Spese imponibili forfetarie o indicate analiticamente a debito del cliente sulle quali va applicata l’IVA (3)

a) contributo integrativo previdenza avvocati (CPA)

I legali sono per legge tenuti a corrispondere alla Cassa Forense il 4% dell’imponibile delle fatture che emettono.

Tale voce va posta a carico dei clienti, che devono quindi corrisponderla in aggiunta all’onorario imponibile degli avvocati.

Questi devono perciò indicare nelle fatture che emettono il Contributo Integrativo Previdenza Avvocati – CPA, CAP o CIPA – che è pari al 4% e che è appunto un contributo dovuto per la previdenza.

Tale voce va “scaricata” sul cliente, che deve corrispondere al professionista, oltre all’onorario imponibile, anche il contributo previdenziale.

Va calcolata su compensi e spese imponibili. Per disposizione di legge è imponibile IVA.  L’avvocato fa solo da “esattore” in quanto incassa questa somma ma deve riversarla integralmente alla Cassa previdenziale.

Tanto per fare un esempio, su una fattura di 100 euro, prima viene calcolato il 4% di CPA (pari a 4,80 euro) e poi, sulla somma di tali due valori (100 + 4,80 = 104,80) viene calcolata l’IVA ordinaria al 22% (pari a 27,46).

Il risultato costituisce l’ammontare della fattura, ossia l’importo dovuto dal cliente (nel caso non si tenesse anche conto dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% applicabile solo da parte dei sostituti di imposta).

b) rimborsi spese documentate 

Si tratta delle spese imponibili documentate sostenute direttamente a proprio nome dal professionista e da addebitare distintamente in fattura. Per quanto attiene più specificatamente alle spese di trasferta,

  • le eventuali per eseguire l’incarico fuori sede sostenute direttamente dal professionista (costi per per taxi e parcheggi, biglietti aerei e ferroviari ecc.) queste potranno essere addebitate sia analiticamente che forfettariamente. Saranno comunque integralmente imponibili, soggette alla ritenuta d’acconto, all’IVA, al contributo previdenziale.
  • (Se invece sono intestate direttamente ai clienti, le altre spese diverse da quelle appena indicate relative alle trasferte del professionista, non costituiranno per lui un reddito mentre diverranno eventualmente deducibili per il cliente, (quindi andranno allocate tra le spese escluse ex art. 15 DPR 633/72).
  • le spese di trasferta inerenti il vitto e l’alloggio sostenute direttamente dal professionista (alberghi e ristoranti) possono essere addebitale analiticamente al cliente. Sono integralmente imponibili e concorrono alla determinazione del reddito del professionista.

c) rimborsi forfettari delle spese generali – 15% (4)

Non occorre invece documentare al cliente le spese rimborsate forfetariamente (indennità di trasferta, indennità di viaggio e rimborsi chilometrici non documentati)

Questa voce di spesa viene riconosciuta dalla legge a titolo rimborso di quelle spese (di norma sostenute nel corso di una causa, nel caso degli avvocati) la cui dimostrazione è difficile o oltremodo gravosa.

Il contributo per spese forfettarie del 15% (ex DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018) rientra nella base imponibile e quindi non va compreso nell’operazione di scorporo. Perciò se si incassa un importo complessivo non serve necessariamente indicarlo in fattura. In tal caso occorrerà scorporare l’Iva, la ritenuta d’acconto e il c.a.p.

Quindi tale importo compete anche all’avvocato che, per esempio, non abbia sostenuto alcun costo extra e ne abbia sostenuti in misura minore.

Su questo rimborso si pagano le tasse e l’IVA.  Lo si trova sulla parcelle degli avvocati in due casi:

  1. Quando il giudice condanna a rimborsare le cosiddette spese legali: in tal caso, il legale della parte vittoriosa, presenta la parcella all’avversario attenendosi all’importo indicato dal giudice. In essa vi è indicato quindi il rimborso forfettario del 15%, anche se il giudice non lo ha espressamente previsto. Secondo la giurisprudenza, infatti, questa voce è dovuta pur in assenza di una specifica indicazione.
  2. Quando l’avvocato presenta al proprio cliente la parcella o la fattura. In tal caso il rimborso forfettario deve esservi necessariamente indicato, altrimenti non è dovuto.

Regime ordinario / regime forfetario (5)

In Italia i vari regimi fiscali sono legati alla natura giuridica del contribuente (ditta individuale, professionista o società) ed alle dimensioni dell’attività svolta.

Ordinario. Il regime contabile ordinario è obbligatorio qualora l’ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai determinati limiti ed è maggiormente oneroso in termini di adempimenti.

Forfetario. Il regime forfetario ha una disciplina diversa da quello ordinario  Non è previsto alcun tipo di deduzione delle spese sostenute per l’attività professionale al di fuori di quelle stabilite. Poi non occorre applicare l’Iva sulle fatture emesse.

Quindi, in termini di vantaggi operativi quello forfettario è un regime,

  • esente IVA. Ciò significherà che all’emissione della fattura non dovrai aggiungere l’ IVA ai tuoi compensi.
  • esente dalla ritenuta d’acconto. Al contrario dei professionisti in regime ordinario costretti ad inserire la ritenuta d’ acconto del 20% sui propri compensi, i professionisti all’ interno del regime forfettario non subiranno alcuna decurtazione dei propri compensi. Incasseranno dunque il 100% della propria fattura senza subire alcuna trattenuta.

Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. IVA per cassa o cash accouting) (6)

Questo regime si applica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione: l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (art. 32 bis D.L. 83/2012, convertito in L. n. 134 del 2012).

Chi rientra tra questi soggetti può optare per il regime “IVA per cassa”, che permette loro di versare l’imposta indicata sulle fatture emesse solo nel momento dell’avvenuto effettivo incasso.

Nella fattura deve inserire la dicitura “Fattura IVA ad esigibilità differita, come previsto dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012, convertito in L. n. 134 del 2012”.

Ritenuta d’acconto (7)

La ritenuta d’acconto  – operazione che sarà materialmente operata dal cliente tenuto ad applicarla all’atto del pagamento – viene indicata nelle fatture a carico di soggetti che siano anche sostituti d’imposta.

Questi infatti sono tenuto ad operare questa ritenuta al momento del pagamento della parcella dell’avvocato ed a versarla allo Stato come acconto delle imposte sui redditi di quest’ultimo. una volta fatto il versamento, i clienti dovranno poi consegnare all’avvocato un’apposita attestazione, che questi porterà in detrazione dalle tasse nella dichiarazione dei redditi.

L’avvocato quindi subito incasserà materialmente una minor somma ma poi pagherà minori imposte. La ritenuta d’acconto è pari al 20% dell’imponibile (compensi + spese generali, ma non CIPA).

Questa operazione compete al clienti, però viene generalmente evidenziata in fattura dall’avvocato, con le voci “Ritenuta d’acconto”  “Totale da pagare al netto della ritenuta”. Ciò al fine che il cliente se lo lasci sfuggire (incorrendo involontariamente in una violazione fiscale, o prendano la base imponibile errata, commettendo quindi un errore di calcolo).

Come abbiamo detto, non sono soggette a ritenuta d’acconto le prestazioni degli avvocati che che si trovano in regimi fiscali semplificati (come il cd. regime dei minimi) .

Imposta di bollo

Per il principio dell’alternatività IVA/imposta di bollo sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto le fatture, le note, le note accredito e di addebito, conti e simili documenti,

  • che recano addebiti o accrediti di operazioni soggette ad IVA;
  • riguardanti le operazioni non imponibili relative alle esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed alle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del DL n. 331 del 1993).

A questo riguardo occorre tener conto anche che (in linea generale) le fatture con importi superiori ad euro 77,47 (ex art. 13 allegato A – Tariffa ed art. 6 allegato B -Tabella del D.P.R. 642/1972), vanno assoggettate a imposta di bollo nel caso dovessero riguardare somme,

  • fuori dal campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. n. 633 del 1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. n. 633 del 1972);
  • escluse dall’ IVA, come  è il caso dei riaddebiti in nome e per conto della controparte, degli interessi di mora, delle penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 D.P.R. n. 633 del 1972;
  • esenti dall’IVA, ex art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972;
  • non imponibili perché relative ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633 del 1972).

L’ I.V.A.

L’IVA è un’imposta, attualmente pari al 22%, che grava sul valore aggiunto di tutte le fasi della produzione e dello scambio di beni e servizi. Va applicata ad un totale imponibile che è formato dal compenso netto, a cui anno aggiunte le spese generali, le spese imponibili e anche la cassa avvocati.

Va calcolata per legge su ogni singola operazione aggiuntiva. Gli importi complessivi maturati in ogni fase sono a loro volta imponibili all’IVA. L’imposta grava sul consumatore finale. Quindi anche l’avvocato fa solo da “esattore”: incassa questa voce ma deve riversarla integralmente all Stato.

Come abbiamo detto,  i legali che si trovano nel regime fiscale forfettario o in quello cd. dei minimi non sono soggetti ad IVA. Le fatture emesse in regime semplificato, di importo superiore a € 77,47, sono però soggette all’imposta di bollo di € 2,00.”

Il contributo integrativo previdenza avvocati (CPA)

I legali sono per legge tenuti a corrispondere alla Cassa Forense il 4% dell’imponibile delle fatture che emettono. Tale voce va posta a carico dei clienti, che devono quindi corrisponderla in aggiunta all’onorario imponibile degli avvocati.

Questi devono perciò indicare nelle fatture che emettono il Contributo Integrativo Previdenza Avvocati – (CPA, CAP o CIPA) che è pari al 4% e che è appunto un contributo dovuto per la previdenza.

Tale voce va “scaricata” sul cliente, che deve corrispondere al professionista, oltre all’onorario imponibile, anche il contributo previdenziale.

Va calcolata su compensi e sulle spese imponibili. Per legge è soggetta all’IVA.  L’avvocato fa solo da “esattore” in quanto incassa questa somma ma deve riversarla integralmente alla Cassa previdenziale.

Tanto per fare un esempio, su una fattura di 100 euro, prima viene calcolato il 4% di CPA (pari a 4,80 euro) e poi, sulla somma di tali due valori (100 + 4,80 = 104,80) viene calcolata l’IVA ordinaria al 22% (pari a 27,46).

Il risultato costituisce l’ammontare della fattura ossia l’importo dovuto dal cliente (se non si tiene conto anche dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% applicabile solo nel caso di sostituti di imposta) .

Foto ing. Candido

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Ing. U. Candido, M.B.A.

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