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Il codice fiscale (CF) viene attribuito ad ognuno di noi dall’Agenzia delle Entrate e non sempre può essere calcolato. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, i nostri calcolatori sono in grado di consentirci di risalire ad un codice fiscale a noi sconosciuto o dimenticato, di risalire ai dati anagrafici di un individuo partendo dal suo codice fiscale, e di verificare la correttezza di un codifice fiscale che ci viene proposto.

I nostri cacolatori di codici fiscali

Alcune cose che è bene sapere sul codice fiscale

Codice fiscale è un codice – unico – che l’Agenzia delle Entrate attribuisce tutte le persone fisiche ed a determinati soggetti diversi dalle persone fisiche per identificarli nei rapporti (in materia fiscale e sanitaria sopratutto) che questi hanno con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L’equivalente americano (USA) del codice fiscale italiano è l’American Social Security Number (SSN).

a cosa può servire

Questo codice non ci serve solo in ambito fiscale, ma nei rapporti col Servizio sanitario nazionale, per aprire un conto bancario, per riscuotere un pagamento, per ricevere un rimborso delle tasse, per affittare o acquistare una casa o semplicemente per stipulare un contratto SIM / cellulare (e molte altre cose). Non è considerato un dato personale o un valido elemento di prova dell’identitrà di una persona per il semplice fatto che in genere si può risalire ad un codice sulla base di alcune informazioni:

  • il nome,
  • il cognome,
  • il genere (uomo, donna)
  • la data di nascita
  • il luogo di nascita

Inoltre, diversamente da qualsiasi altro valido documento d’identità, non contiene la foto del titolare.

le varie modalità di calcolo relative al codice

Chiunque abbia a disposizione un calcolatore come il nostro può tendenzialmente tovare il suo codice fiscale o quello di una qualsiasi persona di cui conosca i dati di cui sopra. Per la stessa ragione lo si può verificare (per controllare eventuali errori di battitura per esempio) e lo si può anche impiegare all’inverso: un operazione che consente, noto il codice fiscale, di risalire ai dati personali di un individuo. Quando si parla di codice fiscale diretto o inverso è necessario ricordare che è solo l’Agenzia delle Entrate che può attribuire ad un soggetto questo identificativo  e risolvere eventuali casi di omocodie. Quindi qualsiasi algoritmo anche se valido, può in alcuni casi creare dei problemi quando si  tratta di persone che, per effetto delle omocodie, hanno dei codici che non superano la validazione algorimica.

Il testo del decreto ministeriale che lo disciplina

MINISTERO DELLE FINANZE – DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all’anagrafe tributaria GU n. 345 del 29-12-1976 – Suppl. OrdinarioIL MINISTRO PER LE FINANZEVisto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;Visto l’art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;ìConsiderato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all’anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;Decreta:1. Sistemi di codificazione.Le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazione di persone o di beni prive di personalità giuridica sono iscritte all’anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione.2. Numero di codice fiscale delle persone fisiche.Il numero di codice delle persone fisiche è costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri. I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l’ordine seguente: tre caratteri alfabetici per il cognome; tre caratteri alfabetici per il nome; due caratteri numerici per l’anno di nascita; un carattere alfabetico per il mese di nascita; due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita. Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.3. Caratteri indicativi del cognome.I cognomi che risultano composti da più parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un’unica ed ininterrotta successione di caratteri. Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile. Se il cognome contiene tre o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell’ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il cognome contiente due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell’ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell’ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell’ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il cognome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano, nell’ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).4. Caratteri indicativi del nome.I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un’unica ed ininterrotta successione di caratteri. Se il nome contiene quattro o più consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell’ordine, la prima, la terza e la quarta consonante. Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell’ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il nome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell’ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell’ordine quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell’ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il nome è costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell’ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).5. Data, sesso e luogo di nascita.I due caratteri numerici indicativi dell’anno di nascita sono, nell’ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unità dell’anno stesso. Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita è quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:Gennaio = A
Maggio = E
Settembre = P
Febbraio = B
Giugno = H
Ottobre = R
Marzo = C
Luglio = L
Novembre = S
Aprile = D
Agosto = M
Dicembre = T

I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente: per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall’uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unità, per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno. I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume «Codice dei comuni d’Italia» o dal volume «Codice degli Stati esteri», redatti a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. All’aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.6. Persone fisiche con identica espressione alfanumerica.Quando l’espressione alfanumerica relativa ai primi quindici carattere del codice risulta comune a due o più soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell’ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di uno o più cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:0 = L
5 = R
1 = M
6 = S
2 = N
7 = T
3 = P
8 = U
4 = Q
9 = V7. Carattere alfabetico di controllo.Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizioni di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2). 1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari:A o zero = zero
O = 14
B o 1 = 1
P = 15
C o 2 = 2
Q = 16
D o 3 = 3
R = 17
E o 4 = 4
S = 18
F o 5 = 5
T = 19
G o 6 = 6
U = 20
H o 7 = 7
V = 21
I o 8 = 8
W = 22
J o 9 = 9
X = 23
K = 10
Y = 24
L = 11
Z = 25
M = 12
N = 13

Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari:

A o zero = 1
O = 11
B o 1 = 0
P = 3
C o 2 = 5
Q = 6
D o 3 = 7
R = 8
E o 4 = 9
S = 12
F o 5 = 13
T = 14
G o 6 = 15
U = 16
H o 7 = 17
V = 10
I o 8 = 19
W = 22
J o 9 = 21
X = 25
K = 2
Y = 24
L = 4
Z = 23
M = 18
N = 20

I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26. Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella tabella sottoindicata:zero = A14 = O1 = B15 = P2 = C16 = Q3 = D17 = R4 = E18 = S5 = F19 = T6 = G20 = U7 = H21 = V8 = I22 = W9 = J23 = X10 = K24 = Y11 = L25 = Z12 = M13 = N8. Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche.Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto nell’ambito della provincia in cui ha sede l’ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unità il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede. Le tre cifre dall’ottava alla decima rappresentano il codice identificativo della provincia in cui ha sede l’ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale. L’undicesimo carattere ha funzione di controllo dell’esatta trascrizione delle prime dieci cifre.9. Carattere numerico di controllo.Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente: si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari, partendo da sinistra; si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato è un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unità; si sommano quinti tutti i precedenti risultati; si determina il totale delle due somme di cui sopra; si sottrae da dieci la cifra relativa alle unità del precedente totale. Il carattere di controllo è la cifra relativa alle unità del risultato.10. Numero di codice fiscale provvisorio.L’amministrazione finanziaria può attribuire un numero di codice fiscale provvisorio. Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha struttura e composizioni uguali a quelle di cui al precedente art. 8. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall’ottava alla decima identificano l’ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l’undicesima è il carattere di controllo, che viene determinato con le modalità di cui all’art. 9. Ha inoltre validità di numero di codice fiscale provvisorio il numero di codice fiscale attribuito a soggetti persone fisiche, avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o più dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero del codice fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 5, secondo comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle persone fisiche ha struttura uguale a quella del numero di codice fiscale definitivo.